Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad introdurre nel nostro ordinamento l'elettorato attivo per i giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
      Lo spunto da cui trae origine la proposta di legge proviene dalla recente legge costituzionale federale austriaca, che prevede l'abbassamento dell'età per l'elettorato attivo a sedici anni. In virtù di tale legge tutti i cittadini austriaci che il giorno delle consultazioni elettorali e referendarie di ogni tipo abbiano compiuto il sedicesimo anno di età potranno esercitare il proprio diritto di voto, a condizione che tale legge sia recepita nelle singole leggi elettorali che disciplinano le varie consultazioni.
      Per l'Italia la presente proposta di legge introduce l'abbassamento dell'età a sedici anni in occasione di elezioni regionali o amministrative, quale strumento per avvicinare i giovani alla politica e responsabilizzandoli attraverso la concessione del diritto di voto per l'elezione dei candidati a loro più vicini, anche in risposta alla generale disaffezione alla politica che è stata registrata negli ultimi anni e in particolare nelle consultazioni politiche del 2006.
      Per gli scopi indicati, la presente proposta di legge introduce alcune modifiche

 

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al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. In particolare, si introduce un articolo 1-bis, che stabilisce l'elettorato attivo a sedici anni per tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per votare in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
      L'articolo 2 apporta alcune conseguenti modifiche al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967. In particolare, la modifica all'articolo 7 comporta l'iscrizione nelle liste elettorali, in occasione delle revisioni semestrali previste dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre di ogni anno, anche di coloro che compiono il sedicesimo anno di età.
      La proposta di legge in oggetto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non è stata prevista un'apposita norma di copertura finanziaria.
      L'articolo 3 stabilisce infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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